Cos’è il Permesso di Costruire
Il Permesso di Costruire (PdC) è il titolo edilizio che il Comune rilascia per gli interventi più importanti, dopo aver verificato che il progetto rispetta gli strumenti urbanistici e le norme edilizie. A differenza di CILA e SCIA, i lavori possono iniziare solo dopo il rilascio del permesso.
Il permesso è rilasciato «fatti salvi i diritti dei terzi»: non toglie ai vicini la possibilità di far valere i propri diritti, per esempio su distanze e servitù.
Quando serve
- nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti all’esterno della sagoma dell’edificio esistente;
- ristrutturazioni che portano a un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento di volume o, nei centri storici, con cambio di destinazione d’uso;
- interventi che modificano sagoma, volume o prospetti di edifici vincolati;
- ristrutturazione urbanistica, cioè la trasformazione di interi isolati o lotti.
Gli interventi sulle strutture di un edificio esistente si fanno di norma con la SCIA, la manutenzione straordinaria senza opere strutturali con la CILA. In Toscana l’elenco degli interventi è nella legge regionale 65/2014.
Come si ottiene
- Verifica degli strumenti urbanistici, dei vincoli e dello stato legittimo dell’immobile;
- Progetto architettonico, relazione tecnica e, se servono, pareri e autorizzazioni di altri enti, come quella paesaggistica;
- Presentazione della domanda al Comune tramite il portale telematico;
- Istruttoria: il Comune ha 60 giorni per esaminare il progetto e altri 30 per decidere, termini che possono raddoppiare per i progetti complessi. Se non risponde, in molti casi vale il silenzio-assenso, che però non si applica in presenza di vincoli;
- Rilascio del permesso, dopo il pagamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), quando dovuto.
Tempi di validità
I lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio del permesso e terminare entro tre anni dall’inizio. Se serve più tempo, prima della scadenza si può chiedere una proroga per motivi indipendenti dalla volontà del titolare.
Il nostro servizio
Curiamo il progetto e tutta la pratica, dalla verifica preliminare al rilascio del permesso, e coordiniamo i tecnici per strutture e impianti. Se lo desideri seguiamo anche la direzione dei lavori, la fine lavori e l’agibilità.
Domande frequenti
Sul prezzo si aggiunge l’IVA?
No. Lo studio applica il regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014), quindi sulle prestazioni non si applica l’IVA.
Ci sono altri costi aggiuntivi?
Al prezzo si aggiungono le spese accessorie, come diritti di segreteria, marche da bollo ed eventuali oneri di urbanizzazione richiesti dal Comune per la presentazione della pratica, oltre all’importo per la direzione lavori, se richiesta.
Che cosa sono gli oneri per la direzione lavori?
Gli oneri per la direzione lavori sono costi associati alla supervisione e al coordinamento delle attività di costruzione, garantendo che il progetto venga realizzato secondo le specifiche contrattuali.
Come vengono determinati gli oneri per la direzione lavori?
Gli oneri possono essere calcolati in base a percentuali sul costo totale dell’opera, su tariffe orarie o come importo forfettario, a seconda degli accordi contrattuali.
Quando occorre presentare il Permesso di Costruire?
Attraverso il Permesso di Costruire possono essere realizzati alcuni interventi tra cui:
- Interventi di nuova costruzione;
- Interventi di ristrutturazione edilizia;
- Interventi di ristrutturazione urbanistica.
Quando non occorre presentare il Permesso di Costruire?
Non occorre presentare il Permesso di Costruire se i lavori edili previsti rientrano nella manutenzione ordinaria, alcuni esempi sono:
- Sostituzione degli infissi;
- Tinteggiatura delle pareti interne ed esterne;
- Sostituzione dei rivestimenti della cucina e del bagno;
- Installazione di alcuni tipi di climatizzatori se di potenza inferiore a 12 kW.
Per queste opere non serve nessuna pratica edilizia (è edilizia libera), salvo vincoli o regole particolari del Comune.
Se invece i lavori rientrano nella manutenzione straordinaria senza opere strutturali basta di norma la CILA; per gli interventi sulle strutture serve la SCIA.
Quando possono iniziare i lavori?
Dopo il rilascio del permesso, che arriva di norma entro 90 giorni dalla domanda (60 per l’istruttoria e 30 per la decisione, termini che possono raddoppiare per i progetti complessi). I lavori vanno iniziati entro un anno dal rilascio.
Cosa occorre fare se l’immobile oggetto di lavorazioni è vincolato?
Nel caso in cui gli interventi debbano essere realizzati su un immobile vincolato, occorre analizzare il caso in esame e procedere con la relativa richiesta di autorizzazione all’Ente competente, prima della presentazione della pratica edilizia; esistono vari tipi di vincoli tra cui archeologico, monumentale, paesaggistico, idrogeologico, boschivo ecc.
Qual è la validità del Permesso di Costruire?
I lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio e finire entro tre anni dall’inizio; i termini si possono prorogare per motivi indipendenti dalla volontà del titolare.
Posso effettuare modifiche al progetto presentato?
In caso di variazioni progettuali occorre presentare una pratica di variante.
Cosa occorre fare nel caso in cui ho iniziato i lavori senza presentare in Comune il Permesso di Costruire e sono già conclusi?
I lavori potrebbero essere regolarizzati presentando un permesso di costruire in sanatoria, ma occorre che l’intervento realizzato abbia una doppia conformità urbanistica, ossia esso deve risultare in regola con le normative urbanistiche ed edilizie vigenti sia al momento della sua realizzazione che al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
È richiesto da parte dell’Amministrazione Comunale il pagamento della relativa sanzione che varia da € 516,00 a € 5.164,00 oltre al pagamento del doppio degli oneri di urbanizzazione/costruzione.
Quali documenti devi fornirci?
Dovrai fornirci i seguenti documenti:
- Planimetria e visura;
- Dati della proprietà e documenti d’identità.
