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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il piano obbligatorio nei cantieri con più imprese, anche non contemporanee: individua i rischi e le misure per lavorare in sicurezza.

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cos’è il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento che organizza la sicurezza di un cantiere in cui lavorano più imprese. Individua i rischi, in particolare quelli dovuti alla presenza contemporanea o successiva di imprese diverse, e stabilisce le misure per prevenirli. È previsto dal D.Lgs. 81/2008 (articoli 90, 91 e 100 e allegato XV).

Quando è obbligatorio

Il PSC è obbligatorio nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. In questi casi il committente deve nominare:

  • il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), che redige il PSC e il fascicolo dell’opera;
  • il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), che durante i lavori verifica l’applicazione del piano e coordina le imprese.

I coordinatori devono avere i requisiti dell’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008, tra cui il corso di 120 ore e l’aggiornamento periodico. Nei cantieri con una sola impresa il PSC non serve, ma l’impresa deve comunque avere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Cosa contiene

  • descrizione dell’opera, del cantiere e del contesto in cui si trova;
  • soggetti coinvolti: committente, progettista, direttore dei lavori, coordinatori e imprese;
  • analisi e valutazione dei rischi, compresi quelli dovuti alle lavorazioni interferenti;
  • organizzazione del cantiere: recinzioni, accessi, viabilità, aree di deposito e servizi;
  • misure di prevenzione e protezione, procedure e dispositivi di protezione;
  • cronoprogramma dei lavori, gestione delle emergenze e primo soccorso;
  • stima dei costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso.

Il nostro servizio

Redigiamo il PSC e il fascicolo dell’opera come coordinatori in fase di progettazione e, se lo desideri, seguiamo il cantiere come coordinatori in fase di esecuzione. Prepariamo anche la notifica preliminare all’ASL e all’Ispettorato del lavoro, quando è obbligatoria.

Domande frequenti

Sul prezzo si aggiunge l’IVA?

No. Lo studio applica il regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014), quindi sulle prestazioni non si applica l’IVA.

Ci sono altri costi aggiuntivi?

Al prezzo non saranno conteggiate spese accessorie poiché non presenti.

A chi è affidata la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento?

La stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento è affidata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), su incarico del committente, con successiva valutazione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE); quest’ultimo può chiedere eventuali integrazioni e si assicura che le procedure di lavoro siano correttamente seguite.

Quali indicazioni sono contenute nel documento?

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento sono indicate:

  • Descrizione sintetica dell’opera;
  • Zona di ubicazione del cantiere;
  • Individuazione del committente;
  • Dati delle imprese esecutrici coinvolte;
  • Relazione dettagliata con la quale vengono individuati, analizzati e valutati i rischi;
  • Organizzazione delle attrezzature per il primo soccorso e i servizi di gestione delle emergenze;
  • Descrizione delle scelte progettuali ed organizzative, delle procedure e misure preventive e protettive;
  • Elaborato nel quale sono indicate le zone soggette ai lavori edili, le aree di cantiere/stoccaggio, i servizi di cantiere;
  • Caratteristiche generali dell’opera, come la natura dell’opera, l’importo presunto dei lavori con data inizio lavori e fine lavori (presunta);
  • Individuazione dei soggetti responsabili tra cui il progettista, il direttore dei lavori, il coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione.
Cosa si rischia se mancano il PSC o la notifica preliminare?

Il committente (o il responsabile dei lavori) e i coordinatori, ciascuno per la propria parte, rischiano sanzioni. Inoltre, se mancano il PSC o la notifica preliminare quando sono obbligatori, l’efficacia del titolo edilizio è sospesa (art. 90 del D.Lgs. 81/2008).

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