Impianti a banda larga: nuove regole per edifici e agibilità. La digitalizzazione del patrimonio edilizio italiano compie un passo decisivo. Dal 2 ottobre 2025, il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 130 del 17 luglio 2025 modifica il regolamento (DM 37/2008). Questo provvedimento introduce obblighi stringenti. Integra la connettività digitale negli edifici. La predisposizione alla banda ultra larga diventa un requisito essenziale. È fondamentale per la conformità edilizia. Per maggiori dettagli sulle normative, puoi consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o dell’ENEA.
Il nuovo scenario normativo
Il decreto n. 130/2025 aggiorna il DM 37/2008. Lo adegua al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Questo è stato recepito in Italia con il D.Lgs. 207/2021. Successivamente è stato corretto dal D.Lgs. 48/2024. L’obiettivo è chiaro. Garantire che l’infrastrutturazione digitale diventi parte integrante. È obbligatoria nel processo edilizio. Questo avviene in attuazione della direttiva 2014/61/UE. Le nuove disposizioni si applicano agli edifici di nuova costruzione. Riguardano anche quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. La domanda di autorizzazione edilizia deve essere presentata dopo il 1° gennaio 2022. Per questi interventi, l’adempimento degli obblighi è indispensabile. È una condizione per l’agibilità.
Cosa cambia per l’agibilità: DICO vs. Attestazione
Il cambiamento più immediato è significativo. Riguarda la documentazione da allegare. È per la segnalazione certificata di agibilità. Prima del 2 ottobre 2025, bastava la Dichiarazione di Conformità (DICO). Dal 2 ottobre 2025, la DICO viene sostituita. Una specifica Attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga” è necessaria. Questa attestazione deve avere un’etichetta identificativa. Viene rilasciata su istanza del committente. Il responsabile tecnico dell’impresa installatrice la emette. Il tecnico deve certificare la conformità. Deve seguire le Guide CEI 306-2 e 306-22.
Ridefinizione delle responsabilità
Le modifiche normative delineano i compiti. Sono per i diversi attori coinvolti. Il Progettista Edile assume un ruolo centrale. È suo compito integrare nel progetto. Tutte le componenti dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva sono incluse. Anche gli accessi sono previsti. Il Responsabile Tecnico dell’Impresa non colma carenze progettuali. Il suo nuovo ruolo prevede di consultarsi con il progettista. Deve eseguire l’installazione. Rilascia l’attestazione finale di predisposizione agli impianti a banda larga.
L’obbligo di comunicazione al SINFI
Un ulteriore adempimento è stato introdotto. È l’obbligo di comunicazione al SINFI. Questo è il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture. Su richiesta del privato, il responsabile tecnico comunica i dati. Sono relativi all’edificio infrastrutturato. La comunicazione avviene al catasto nazionale delle reti. Entro 90 giorni dalla presentazione della segnalazione. Questa procedura mira a mappare le infrastrutture digitali. Favorisce lo sviluppo coordinato degli impianti a banda larga.
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