Dal 2 ottobre 2025 cambia il DM 37/2008: etichetta per l’agibilità e comunicazione obbligatoria al SINFI.
La digitalizzazione del patrimonio edilizio italiano compie un passo decisivo.
È stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 17 luglio 2025, n. 130, che modifica il regolamento concernente l’installazione degli impianti all’interno degli edifici (D.M. 37/2008). Il provvedimento, entrerà in vigore il 2 ottobre 2025, introduce obblighi stringenti per integrare la connettività digitale negli edifici, rendendo la predisposizione alla banda ultra larga un requisito essenziale per la conformità edilizia.
🏗️ Il nuovo scenario normativo
Il decreto n. 130/2025 aggiorna il D.M. 37/2008 per adeguarlo al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, recepito in Italia con il D.Lgs. 207/2021 e successivamente corretto dal D.Lgs. 48/2024. L’obiettivo è chiaro: garantire che l’infrastrutturazione digitale diventi parte integrante e obbligatoria del processo edilizio, in attuazione della direttiva 2014/61/UE.
Le nuove disposizioni si applicano agli edifici di nuova costruzione e a quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia presentata dopo il 1° gennaio 2022. Per questi interventi, l’adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale diventa ora condizione indispensabile per l’agibilità.
📄 Cosa cambia per l'agibilità: DICO vs. Attestazione
Il cambiamento più immediato e significativo per professionisti e imprese riguarda la documentazione da allegare alla segnalazione certificata di agibilità.
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Prima del 2 ottobre 2025: Era sufficiente presentare la Dichiarazione di Conformità (DICO) degli impianti.
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Dal 2 ottobre 2025: Per gli impianti di comunicazione, la DICO viene sostituita da una specifica Attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”.
Questa attestazione, che deve essere corredata da un’etichetta identificativa, viene rilasciata su istanza del committente dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice abilitata ai sensi del D.M. 37/2008. Il tecnico deve certificare che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle guide tecniche di riferimento, come le Guide CEI 306-2 e 306-22.
🔄 Ridefinizione delle responsabilità
Le modifiche normative delineano con maggiore precisione i compiti dei diversi attori coinvolti, riequilibrandone le responsabilità.
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Il Progettista Edile: Assume un ruolo centrale e primario. È suo compito integrare nel progetto edilizio tutte le componenti dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva (cavidotti, canalizzazioni, spazi tecnici) e degli accessi, come previsto dall’articolo 135-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
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Il Responsabile Tecnico dell’Impresa: Non è più chiamato a colmare eventuali carenze progettuali. Il suo nuovo ruolo prevede di:
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Consultarsi con il progettista edile durante la fase di progettazione;
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Eseguire l’installazione seguendo le indicazioni del progetto;
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Rilasciare l’attestazione finale di predisposizione alla banda ultra larga.
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📡 L'obbligo di comunicazione al SINFI
Conclusione
Il regolamento impianti edifici e banda ultra larga segna un punto di non ritorno verso l’edilizia digitale. Integrare la connettività a banda ultra larga negli edifici non è più una questione di prestazione aggiuntiva, ma un requisito di legge per ottenere l’agibilità.
I professionisti del settore dovranno aggiornarsi tempestivamente sulle nuove procedure, sui modelli di attestazione e sulle guide tecniche CEI per evitare intoppi nelle pratiche edilizie e contribuire efficacemente alla transizione digitale del costruito italiano.
Studio Gianchecchi può supportarti in questo percorso, offrendo consulenza specialistica per integrare correttamente le nuove disposizioni sulla banda ultra larga nel tuo progetto di ristrutturazione o nuova costruzione. Affidarsi a professionisti esperti è la scelta vincente per garantire la piena conformità normativa e valorizzare il tuo immobile.